Regolamento Dipartimento di Studi italianistici |
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D.R. 21 aprile 2006, n. 01/7276 |
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ARTICOLO 1. IL DIPARTIMENTO
1.1 Il Dipartimento di STUDI ITALIANISTICI è la struttura scientifica e didattica dell'Ateneo deputata all'organizzazione e promozione della ricerca scientifica relativa alla cultura letteraria italiana, studiata nei suoi caratteri, nella sua storia e nelle sue connessioni con discipline e culture affini.
Il Dipartimento coordina e promuove, pertanto, le ricerche relative a:
a) la tradizione letteraria italiana dalle origini ai nostri giorni, nei suoi diversi aspetti, compresi dunque i testi latini medievali, umanistici e rinascimentali; la letteratura teatrale; la letteratura contemporanea;
b) gli aspetti filologici e linguistici di tale tradizione;
c) i rapporti fra la letteratura italiana e le altre letterature;
d) la teoria e la metodologia degli studi letterari e la storia della critica. Il dipartimento, in considerazione del fatto che ad esso afferiscono anche docenti di discipline musicali, coordina e promuove altresì le ricerche relative alla tradizione musicale dalle origini ai nostri giorni nei suoi diversi aspetti.
Il Dipartimento promuove inoltre iniziative di qualificazione post‑laurea, come il Dottorato di ricerca in Studi italianistici, Master di primo o secondo livello, Scuole di specializzazione, attività di aggiornamento degli insegnanti o iniziative di promozione pubblica delle discipline dell’italianistica.
1.2 Nei modi previsti dallo Statuto dell’Ateneo, il Dipartimento:
a) promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca svolte nel proprio ambito, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli docenti e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
b) garantisce a tutti gli afferenti un equo e regolamentato accesso alle sue risorse;
c) organizza le attività necessarie per il conseguimento del dottorato di ricerca, eventualmente in collaborazione con altri dipartimenti dell'ateneo;
d) organizza, sulla base delle indicazioni delle Facoltà e dei corsi di studio e in collaborazione con essi, le attività didattiche relative ai settori scientifico‑disciplinari di propria competenza, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e materiali;
e) esprime pareri e formula proposte sulla destinazione e copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore e sulla attribuzione dei compiti didattici da parte delle Facoltà, relativamente ai settori scientifico‑disciplinari di propria competenza.
1.3 Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, e la esercita nelle forme previste dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. Nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite negli appositi regolamenti di Ateneo.
1.4 Il Dipartimento è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori che vi afferiscono e dal personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato.
1.5 Fermo restando per il Dipartimento l'obbligo di mettere a disposizione le risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche secondo quanto riportato nell’articolo 2.1 punto h, gli iscritti al dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione, gli assegnatari di borse di studio presso il Dipartimento, i titolari di assegni di ricerca e i laureandi, tra i cui relatori sono compresi uno o più docenti afferenti al Dipartimento, vengono ammessi a utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al Dipartimento, nei limiti e nel rispetto delle condizioni definite dal Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento potrà concedere analoghe autorizzazioni a persone non comprese nelle categorie sopraindicate.
1.6 Ciascun docente che afferisce al Dipartimento non può contemporaneamente afferire a nessun altro Dipartimento. E' invece consentita, previa comunicazione al Consiglio, la simultanea afferenza a Centri interdipartimentali.
1.7 Ciascun professore o ricercatore del Dipartimento può collaborare alle ricerca scientifica svolta nell'ambito di altri Dipartimenti. Ciascun docente può svolgere attività didattica in dottorati di ricerca, scuole di specializzazione che abbiano sede anche in altri Dipartimenti e Atenei.
1.8 Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio, la Giunta.
ARTICOLO 2. IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
2.1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento. Esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito del Dipartimento.
Spetta comunque al Direttore:
a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio e della Giunta e dare esecuzione alle relative delibere;
b) adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;
c) assicurare l'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello Statuto e dei relativi regolamenti;
d) curare responsabilmente la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del Dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità;
e) curare responsabilmente l'organizzazione del lavoro del personale tecnico‑amministrativo e assicurarne una corretta gestione secondo principi di professionalità e responsabilità;
f) assicurare, nei limiti delle disponibilità del Dipartimento, i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi, dei laureandi e degli assegnatari di borse di studio presso il Dipartimento;
g) disporre, di concerto con il segretario amministrativo e assumendone in solido con lui la responsabilità, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento, con l'accordo dei titolari dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi, con esclusione delle quote destinate dal Consiglio di Dipartimento alla copertura delle spese generali;
h) assicurare la disponibilità delle risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche relative agli insegnamenti affidati ai docenti afferenti al Dipartimento;
i) autorizzare le missioni del personale docente e tecnico‑amministrativo del Dipartimento.
2.2. Spetta inoltre al Direttore con la collaborazione della Giunta:
a) proporre annualmente il piano delle ricerche del Dipartimento, coordinando quelle di iniziativa del Dipartimento stesso con quelle avanzate dai singoli professori e ricercatori compatibilmente con le risorse disponibili;
b) predisporre annualmente per la trasmissione al Rettore le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale tecnico‑amministrativo necessari per la realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento delle attività di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche;
c) promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari alle attività del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;
d) predisporre annualmente un rapporto sulle ricerche svolte nel Dipartimento, da inviare al Rettore per la elaborazione della relazione generale sulla. attività di ricerca dell'Ateneo;
e) predisporre annualmente, di concerto con il segretario amministrativo per la parte tecnica, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Dipartimento.
2.3. Il Direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai relativi regolamenti.
2.4. Il Direttore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia del Dipartimento in regime di impegno a tempo pieno. Nei casi di non eleggibilità dei professori di ruolo di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno, o di loro indisponibilità all'accettazione della carica per motivate ragioni accolte dal Consiglio di Dipartimento, l'elettorato passivo è esteso ai professori di ruolo di seconda fascia in regime di impegno a tempo pieno.
Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione, e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione.
In caso di parità risulta eletto il più anziano in servizio o, subordinatamente, il più anziano d’età.
Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto.
L'elezione avviene a scrutinio segreto. Il seggio è composto da tre membri: il Decano dei professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia o un suo delegato, con funzioni di presidente, un professore di ruolo indicato dal Decano e il Segretario amministrativo del dipartimento, o un suo delegato con funzioni di segretario. Il decano indice le elezioni dandone comunicazione scritta a tutti gli aventi diritto al voto con almeno dieci giorni di anticipo. Il seggio rimane aperto per almeno otto ore. Gli elettori possono esprimere un solo voto di preferenza. Alla chiusura delle votazioni il Presidente ed il segretario del seggio redigono il verbale ove indicano la data ed il luogo delle elezioni, gli aventi diritto al voto, i votanti ed i voti riportati da ciascun candidato.
2.5. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica quattro anni accademici.
A norma dell'art. 47.6 dello Statuto dell'Università di Pisa, il Direttore del Dipartimento deve essere in regime a tempo pieno all’atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata della carica. A norma dell'art. 47.7 dello stesso statuto, la funzione di Direttore del Dipartimento non può essere svolta per più di due mandati consecutivi.
Nei sei mesi antecedenti la normale scadenza del mandato, il Decano dei professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia indice nuove elezioni per il successivo anno accademico e convoca riunioni dell'elettorato per la presentazione delle candidature. Nel caso di dimissioni del Direttore di Dipartimento, queste devono essere presentate al Rettore e contestualmente comunicate ai componenti dell’organo che ha proceduto alla designazione elettiva; il Rettore, sentito il parere di questo organo, provvede in merito, ferma restando la possibilità dell’interessato di confermare irrevocabilmente le proprie dimissioni (Art. 47.11 dello Statuto). Quando invece cessi di far parte del Dipartimento, o sia impedito per un periodo superiore a tremesi a svolgere le sue mansioni, il Decano dei professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia avvia le procedure per l'elezione del nuovo direttore che resterà in carica per treanni accademici oltreché per la frazione di anno accademico in corso (Art. 47.9 dello Statuto).
2.6. Il Direttore designa un Vicedirettore scelto fra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento. Il Vicedirettore, che è nominato con decreto del Rettore, supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il mandato al Vicedirettore termina al momento della cessazione dalla carica di Direttore.
ARTICOLO 3. FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
3.1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del dipartimento.
3.2. Spetta comunque al Consiglio:
a) approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del Dipartimento nei limiti previsti dal regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
b) approvare le proposte formulate dal Direttore relativamente all'art. 2.2, a), b), c) e d);
c) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo; organizzare o concorrere all'organizzazione delle attività necessarie per il conseguimento del Dottorato di ricerca;
d) esprimere pareri obbligatori e avanzare proposte ai Consigli di Facoltà interessati limitatamente ai settori scientifico‑disciplinari di competenza del Dipartimento, in merito al conferimento di supplenze e affidamenti, alla destinazione dei posti già in organico c professore di ruolo e di ricercatore, alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori;
f) avanzare proposte ai Consigli di Facoltà interessati in merito alla richiesta di nuovi posti di ruolo di professori e di ricercatori;
g) esprimere pareri obbligatori sull'inserimento, la soppressione o la modificazione delle discipline in Statuto, relativamente ai settori di competenza del Dipartimento;
h) presentare al Senato Accademico, in vista della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo di cui all'art. 17 dello Statuto di Ateneo, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del Dipartimento;
i) approvare il regolamento del Dipartimento;
j) collaborare con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione sovranazionali, nazionali, regionali e locali, all’elaborazione e all'attuazione programmi d'insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta qualificazione e educazione permanente;
k) esprimere pareri sulle richieste di afferenza al Dipartimento;
l) definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito a:
1)utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per il perseguimento dei
propri compiti istituzionali;
2)destinazione di quote dei fondi di ricerca per le spese generali del Dipartimento;
3)uso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al
Dipartimento.
3.3. Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai relativi regolamenti.
ARTICOLO 4. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
4.1. Il Consiglio è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e dal segretario amministrativo anche con funzioni di verbalizzante. Fanno inoltre parte del Consiglio due rappresentanti del personale tecnico‑amministrativo, e un rappresentante eletto dai dottorandi, dai titolari di borse di studio, dagli specializzandi e dai titolari di assegni di ricercariuniti in un unico corpo elettorale.
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, le elezioni delle rappresentanze avvengono secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo emanato con D.R. 1431/94.
4.2. Le elezioni dei due rappresentanti del personale tecnico amministrativo, e quella del rappresentante dei dottorandi, titolari di borse di studio, specializzandi e assegnistidi cui all'art. 4.1 sono indette dal Direttore del Dipartimento mediante avviso scritto da inviare a tutti gli aventi diritto al voto almeno dieci giorni prima della data stabilita. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto secondo le norme di cui agli artt. 47.1 e 47.2 dello Statuto dell'Università di Pisa.
Il seggio per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico‑amministrativo è composto da tre membri: il Direttore o un suo delegato, con funzioni di Presidente, e due rappresentanti dell'elettorato, uno dei quali dovrà essere il Segretario amministrativo del Dipartimento o un suo delegato che svolgerà le funzioni di segretario. Quello per l'elezione dei rappresentanti dei dottorandi, titolari di borse di studio, specializzandi e assegnisti è composto da tre membri: il Direttore o un suo delegato, con funzioni di Presidente, un rappresentante dell'elettorato indicato dal Direttore e il Segretario amministrativo del Dipartimento o un suo delegato che svolgerà le funzioni di segretario.
I seggi rimarranno aperti per almeno tre ore. Gli elettori possono esprimere due voti di preferenza per le elezioni dei due rappresentanti del personale tecnico‑amministrativo e un solo voto di preferenza per il rappresentante dei dottorandi, titolari di borse di studio, specializzandi e assegnisti.
Al termine delle operazioni elettorali la Commissione effettua le operazioni di scrutinio.
Vengono dichiarati eletti i candidali che hanno riportato il maggior numero di voti.
In caso dì parità di voti, per i rappresentanti del personale tecnico amministrativo risulterà eletto colui che ha maggior anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il più giovane di età.
In caso di parità di voti, per i rappresentanti dei dottorandi di ricerca, titolari di borse di studio, specializzandi e assegnisti risulterà eletto colui che è iscritto da minor tempo ai corsi ed usufruisce da minor tempo della borsa di studio.
Alla chiusura delle votazioni il Presidente e il segretario del seggio redigono un verbale, sottoscritto da tutti i membri, nel quale dovranno risultare: il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti e le relative firme che certifichino l'esercizio del voto, i rappresentanti da eleggere, il numero delle preferenze da esprimere, i voti riportati da ciascun candidato e i nominativi degli eletti.
Il Direttore di Dipartimento nomina gli eletti con proprio provvedimento. Il verbale, unitamente al provvedimento di nomina degli eletti, è trasmesso al Rettore per un controllo sulla legittimità delle operazioni elettorali.
I rappresentanti del personale tecnico‑amministrativo durano in carica per quattro anni accademici, i rappresentanti dei dottorandi titolari di borse di studio, specializzandi ed assegnisti per due. In caso di dimissioni o comunque di decadenza dalla carica, il rappresentante sarà sostituito con il primo dei non eletti in graduatoria, il quale durerà in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. Se non vi sono altri candidati disponibili per la sostituzione, il Direttore di Dipartimento indiràelezioni suppletive, qualora la vacatio si verifichi prima di sei mesi dalla scadenza naturale del mandato.
4.3. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento, limitatamente all'organizzazione della didattica e dei relativi servizi, due rappresentanti degli studenti, di cui uno eletto da e tra i rappresentanti eletti nel Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia e l'altro eletto da e tra i rappresentanti eletti nel Consiglio della Facoltà di Lingue e Letterature straniere.
Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Nel caso di parità, risultano eletti i candidati più giovani di età. I rappresentanti degli studenti durano in carica per due anni accademici. In caso di dimissione o comunque di decadenza dalla carica il rappresentante sarà sostituito con il primo dei non eletti in graduatoria, il quale durerà in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. Se non vi sono altri candidati disponibili per la sostituzione, il Direttore di Dipartimento indirà elezioni suppletive, qualora la vacatio si verifichi prima di sei mesi dalla scadenza naturale del mandato.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente articolo valgono, in quanto compatibili, le norme contenute nei Regolamenti per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici.
4.4. Il Direttore di Dipartimento nomina gli eletti con proprio provvedimento. Il verbale, unitamente al provvedimento di nomina degli eletti, è trasmesso al Rettore per un controllo sulla legittimità delle operazioni elettorali.
ARTICOLO 5. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
5.1. Il Consiglio di Dipartimento può decidere a maggioranza semplice, nel corso di una seduta, di far intervenire una o più persone estranee al Consiglio ed informate sull'argomento in discussione, con lo scopo di svolgere una relazione e di esprimere un eventuale parere sull'argomento stesso.
Dette persone dovranno comunque allontanarsi dalla seduta subito dopo.
5.2. Le sedute del Consiglio sono valide quando siano state convocate, mediante affissione all'albo e comunicazione scritta a tutti i suoi membri, con almeno cinque giorni di anticipo (salvo casi di particolare urgenza), e quando a esse intervenga almeno la metà più uno con arrotondamento in difetto degli aventi titolo.
5.3. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. E' invece richiesta la maggioranza degli aventi diritto per le modifiche del presente Regolamento e per ogni delibera che implichi modifiche della struttura organizzativa e dell'assetto patrimoniale del Dipartimento.
5.4. Il Consiglio opera con votazioni palesi, per alzata di mano. La votazione è sempre segreta quando riguarda questioni attinenti alle persone. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano i suoi parenti o affini entro il quarto grado.
5.5. Ai sensi di quanto deliberato dal Senato accademico il 4.4.1995 e di quanto previsto dall'art. 85 del DPR 382/80, tutte le delibere concernenti posti di ruolo, cioè i pareri e le proposte previsti dall'art. 3.2 lettere e, f, g, del presente regolamento sono assunte dal Consiglio di dipartimento nelle composizioni plenarie, salvo quelle concernenti il parere obbligatorio sulle chiamate che devono essere assunte in composizione ristretta come definito per le corrispondenti delibere del Consiglio di Facoltà.
5.6. Per le sedute del Consiglio di dipartimento valgono, per quanto non previsto dal presente regolamento, le norme dell'art. 49 dello Statuto dell'Università di Pisa relative alla validità delle adunanze e deliberazioni, quelle dell'art. 50 dello Statuto stesso relativo alle verbalizzazioni.
ARTICOLO 6. LA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO
6.1. La Giunta del Dipartimento è l'organo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni.
6.2. Essa ha compiti di coordinamento e di istruttoria e collabora con il Direttore per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2.2 lettere a,b,c,d,e.
6.3. La Giunta è composta dal Direttore che la convoca e la presiede, dal Vicedirettore, dal segretario amministrativo anche con funzioni di verbalizzante, che ne fanno parte di diritto, nonché da uno dei due rappresentanti del personale tecnico‑amministrativo che fanno parte del Consiglio, da un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, da un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia, da un rappresentante dei ricercatori, eletti a scrutinio segreto.
6.4. La Giunta viene rinnovata al momento della elezione del Direttore, con apposita votazione indetta nella prima seduta del Consiglio posteriore all'elezione del Direttore stesso. Essa entra nella pienezza delle sue funzioni dal momento dell'approvazione del verbale della seduta in cui è stata eletta.
6.5. L'elezione delle rappresentanze dei docenti avviene in apposito seggio, a scrutinio segreto, con elettorato attivo e passivo limitato alle categorie.
L'elezione si effettua secondo le modalità in vigore per l'elezione delle rappresentanze nel Consiglio di Dipartimento.
I due rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti in Consiglio designano al loro interno un rappresentante per la Giunta.
Le votazioni sono indette dal Direttore, di regola immediatamente dopo la sua elezione.
ARTICOLO 7. IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DEL DIPARTIMENTO
7.1 Presso il Dipartimento è istituita la Segreteria amministrativa. La Segreteria cura tutti gli atti amministrativo contabili e fornisce supporto organizzativo alle attività del Dipartimento secondo quanto previsto nei regolamenti generali di Ateneo e nel presente regolamento.
7.2 Per il funzionamento della Segreteria amministrativa il Direttore assegna personale adeguato.
7.3 Alla Segreteria amministrativa è preposto una unità di personale amministrativo di categoria D assegnato al Dipartimento con provvedimento del Direttore Amministrativo, sentito il Responsabile della struttura stessa.
7.4 Il Segretario Amministrativo, sulla base delle direttive impartite dagli organi di governo del Dipartimento e in accordo con il Direttore, organizza le attività della Segreteriae organizza e coordina il relativo personale. Esercita, inoltre, le seguenti funzioni:
a) aggiorna il personale sulla evoluzione normativa e organizza le informazioni per gli utenti;
b) coordina tutte le attività amministrative, finanziarie e contabili del Dipartimento, predisponendo di concerto con il direttore, con il quale assume in solido la responsabilità, i conseguenti atti;
c) predispone annualmente, per la parte tecnica, il bilancio preventivo e consuntivo, nonché la situazione patrimoniale del dipartimento;
d) è responsabile dei procedimenti amministrativi così come previsto all’art. 9 del regolamento di Ateneo di attuazione della legge n. 241 del 1990;
e) è altresì responsabile dei procedimenti contrattuali ai sensi dell’art. 46 del regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
f) gestisce il fondo economale ai sensi dell’art.26 del regolamento d’ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, come determinato dal Direttore di dipartimento per il pagamento di spese in via breve;
g) partecipa alle sedute del consiglio e della Giunta del Dipartimento anche con funzioni di segretario verbalizzante;
h) cura la regolare tenuta dei libri contabili;
i) svolge inoltre tutti i compiti che gli sono demandati dall’ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai relativi regolamenti.
7.5 Il Segretario amministrativo propone la nomina di un proprio sostituto tra il personale amministrativo della struttura di categoria non inferiore alla C, al fine di garantire l’erogazionedel servizio in caso di assenza o impedimento. La nomina e la revoca del sostituto è disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento.
ARTICOLO 8. NORME TRANSITORIE E FINALI
8.1. Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi membri, ed esperite le procedure di cui all'art. 44.4 dello Statuto dell'Università di Pisa, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua emanazione.
8.2. Le eventuali proposte di modifica al presente Regolamento devono essere presentate da un minimo di 10 membri del Consiglio di Dipartimento e devono essere poste in votazione in una riunione appositamente convocata in una data compresa tra trenta e novanta giorni dopo la diffusione di dette proposte.
Per essere approvate le modifiche devono essere deliberate in Consiglio dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti e rese operative con la procedura di cui al punto 8.1.
8.3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme dello Statuto dell'Università di Pisa e dei Regolamenti di Ateneo.